Capo IV

Art. 20

Trasbordo di esplosivi (classe 1)

In vigore dal 30 lug 2005
1. Ferme restando le prescrizioni dell', per il trasbordo degli esplosivi devono essere osservate le seguenti norme: a) i mezzi nautici impiegati per il trasbordo devono essere in buone condizioni di manutenzione e devono avere: 1) le stive asciutte e ventilate; 2) un pagliolo di legno in stiva di almeno 3 centimetri di spessore; 3) facile accesso per lo sbarco e l'imbarco delle merci; b) i colli contenenti gli esplosivi devono essere convenientemente rizzati. Se collocati all'aperto, devono essere protetti in modo completo da copertoni impermeabili ed ignifughi, ben tesi e non poggianti sul carico. Se necessario, si deve provvedere all'innaffiamento del copertone, in modo da impedire che la temperatura del carico superi i 50 0C; c) a bordo dei mezzi nautici gli esplosivi devono essere collocati lontano dall'azione del calore dell'apparato motore; d) durante le operazioni di trasbordo dalla nave ai mezzi nautici privi di propulsione propria, o viceversa, un rimorchiatore deve essere tenuto pronto nelle vicinanze per intervenire tempestivamente in caso di necessità; e) il fumaiolo ed il tubo di scarico dell'apparato motore del rimorchiatore di cui alla lettera d) deve essere munito di rete parascintille.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-20

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