Capo IV
Art. 23
Operazioni di imbarco e sbarco di recipienti contenenti gas (classe 2)
In vigore dal 30 lug 2005
Operazioni di imbarco e sbarco
di recipienti contenenti gas (classe 2)
1. Durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo i recipienti devono essere imbragati con mezzi idonei e non devono essere assoggettati ad urti, trascinamenti e sfregamenti, evitando prolungata permanenza al sole ed esposizione ad altre fonti di calore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-23