Capo IV

Art. 19

Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)

In vigore dal 30 lug 2005
1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti norme: a) le navi devono essere attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio; b) le tele, le reti, le braghe e gli stroppi impiegate per il maneggio devono essere esclusivamente di materiale non metallico, oppure con le parti in metallo rivestite e protette con materiale non metallico; c) gli scivoli, i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il maneggio delle merci non devono presentare parti metalliche sporgenti; d) è vietato, salvo in caso di necessità, far funzionare gli apparati radioelettrici e radar di bordo; e) gli imballaggi contenenti esplosivi non devono essere esposti per un periodo prolungato all'azione diretta dal sole, in modo da evitare che la temperatura esterna degli stessi superi i 50 0C. Si deve inoltre evitare che i medesimi si bagnino; f) è vietato eseguire il rifornimento di carburante e combustibile durante le operazioni di imbarco e sbarco, con esclusione degli esplosivi compresi nella divisione 1.4, gruppo di compatibilità S.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-19

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