Capo IV
Art. 19
Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)
In vigore dal 30 lug 2005
1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti norme:
a) le navi devono essere attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio;
b) le tele, le reti, le braghe e gli stroppi impiegate per il maneggio devono essere esclusivamente di materiale non metallico, oppure con le parti in metallo rivestite e protette con materiale non metallico;
c) gli scivoli, i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il maneggio delle merci non devono presentare parti metalliche sporgenti;
d) è vietato, salvo in caso di necessità, far funzionare gli apparati radioelettrici e radar di bordo;
e) gli imballaggi contenenti esplosivi non devono essere esposti per un periodo prolungato all'azione diretta dal sole, in modo da evitare che la temperatura esterna degli stessi superi i 50 0C. Si deve inoltre evitare che i medesimi si bagnino;
f) è vietato eseguire il rifornimento di carburante e combustibile durante le operazioni di imbarco e sbarco, con esclusione degli esplosivi compresi nella divisione 1.4, gruppo di compatibilità S.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-19