Capo III

Art. 16

Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco. Transhipment

In vigore dal 30 lug 2005
Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco. Transhipment 1. Chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, merci pericolose nei porti nazionali presenta istanza all'autorità marittima del porto di imbarco, ovvero di sbarco, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco delle merci pericolose, ivi indicate, ovvero la concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse. 2. Chi intende effettuare operazioni di transhipment di merci pericolose nei porti nazionali presenta apposita comunicazione all'autorità marittima del porto di sbarco, finalizzata alla concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse, ed all'autorizzazione al successivo reimbarco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-16

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