Capo III

Art. 13

Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo

In vigore dal 30 lug 2005
1. Fatte salve le norme di sicurezza delle operazioni portuali previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e quelle di sicurezza portuale emanate dalle autorità marittime o portuali, le operazioni di imbarco e sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle sottoelencate prescrizioni: a) alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia; b) l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente tra la banchina e le navi e viceversa; c) è vietato alle persone non addette alle operazioni avvicinarsi alla banchina di ormeggio od ai galleggianti contenenti merci pericolose; d) devono essere tenuti pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio di cui dispone la nave; e) deve essere assicurata la presenza a bordo di un numero adeguato di membri dell'equipaggio, atta a prevenire incidenti ed intervenire in casi di emergenza; f) è vietato fumare o usare fiamme libere o comunque fonti termiche a bordo della nave e sulle banchine d'ormeggio; g) durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio è svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti; h) è vietato effettuare l'imbarco e lo sbarco di rotabili ferroviari o stradali mediante l'impiego di mezzi di sollevamento, gru e simili; i) prima e durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante della nave, mediante ispezione esterna, che non vi siano perdite dagli imballaggi e dai serbatoi per il carburante delle unità di trasporto del carico; l) durante la movimentazione delle unità di trasporto del carico non è ammesso il transito, su navi ro/ro, dei passeggeri nelle zone interessate dalla predetta operazione. 2. Per l'effettuazione delle operazioni di trasbordo, ferme restando le prescrizioni del comma 1 devono essere osservate le seguenti misure: a) i mezzi nautici impiegati devono essere in buone condizioni di manutenzione; b) i mezzi nautici devono essere riconosciuti idonei dall'organismo tecnico, con le cautele prescritte dall'Autorità marittima; c) deve essere assicurata la protezione delle merci con mezzi appropriati e tenendo conto delle loro caratteristiche; d) si devono osservare le disposizioni relative all'incompatibilità di stivaggio, indicate dal codice IMDG; e) si devono rizzare i colli in modo da evitare urti, cadute o sfregamenti; f) deve essere vietata la presenza di persone estranee all'equipaggio, a meno che ne abbiano facoltà in forza di leggi e dei relativi regolamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-13

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