Capo II

Art. 12

Certificazioni

In vigore dal 30 lug 2005
1. Le navi di cui all', comma 1, devono essere in possesso del «documento di conformita», di cui al paragrafo 4, della regola 19 del cap. II-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera nazionale. 2. Le navi di cui agli , comma 2, e 7 devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico, in conformità al modello di cui all'allegato II. 3. Le navi di cui all', comma 1, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni di cui all', comma 1, possono essere in possesso del «documento di conformita» di cui al comma 1. 4. Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 176 del regolamento di sicurezza. 5. L'attestazione di idoneità di cui al comma 2 ha validità non superiore a cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza. 6. Il modello di attestazione di idoneità di cui al comma 2 può essere modificato dall'Amministrazione in relazione a variazioni introdotte dalle convenzioni e risoluzioni citate in premessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-12

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