Capo II

Art. 10

Unità di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne

In vigore dal 30 lug 2005
Unità di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne 1. I contenitori devono essere collaudati ed omologati in conformità alle norme previste dalla Convenzione CSC. 2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e collaudati in conformità alle norme del regolamento RID. 3. I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo le norme dell'accordo ADR. 4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono essere omologate e collaudate, in conformità alle disposizioni del codice IMDG, dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da un organismo autorizzato dalla stessa o da una delle società di classificazione appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS). 5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei limiti consentiti del vigente codice IMDG. 6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al presente articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-10

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