Capo II

Art. 9

Esenzioni per navi in navigazione locale

In vigore dal 30 lug 2005
1. L'autorità marittima, sentito l'organismo tecnico e tenendo presente la tipologia dei viaggi cui la nave è adibita, nonché la natura e la quantità delle merci da trasportare, può concedere, alle navi in navigazione nazionale locale, esenzioni dalle prescrizioni di cui all', purchè le attrezzature della nave garantiscano un adeguato grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-9

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