Capo IV

Art. 27

Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive (classe 7)

In vigore dal 30 lug 2005
Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive (classe 7) 1. In caso di sosta di materie radioattive, anche in seguito a trasbordo da una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori diversi, o in caso di sosta di navi trasportanti i colli medesimi, il vettore deve preventivamente informare della durata presumibile della sosta l'autorità marittima interessata, la quale, sentiti il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il locale commissariato di P.S., e le autorità sanitarie del porto, può stabilire particolari prescrizioni, informandone il competente Ufficio territoriale del Governo. 2. Prima della discarica, i locali debbono essere convenientemente arieggiati allo scopo di eliminare i gas che vi fossero eventualmente accumulati. 3. Nelle zone in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco e sbarco e nelle loro immediate vicinanze non è consentita la presenza di altre merci pericolose.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-27

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