Sez. II
Art. 38
(R) Compensazione e liquidazione
In vigore dal 24 mar 2004
. (R)
Compensazione e liquidazione
1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a ciò abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-38