Sez. II
Art. 37
(R)Vigilanza sulle società di gestione
In vigore dal 24 mar 2004
. (R)
Vigilanza sulle società di gestione
1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall', comma 2. (R).
2. Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall' del decreto legislativo n. 58/1998. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. (R).
3. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nell', comma 1, e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
4. Il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al comma 3. (R).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-37