Sez. II
Art. 39
(R) Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione
In vigore dal 24 mar 2004
. (R)
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione
1. ln caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell', comma 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli , commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo n. 385/1993. (R).
2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può revocare l'autorizzazione prevista dall'. (R).
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento delle società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. (R).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (R).
5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Tesoro, su proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'. (R).
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere. (R).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-39