Sez. II

Art. 35

(R) Vigilanza sui mercati

In vigore dal 24 mar 2004
. (R) Vigilanza sui mercati 1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate. (R). 2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. (R). 3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione. (R). 4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. (R). 5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli operatori di cui all', commi 1 e 4. (R),
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