Sez. II
Art. 34
(R) Società di gestione
In vigore dal 24 mar 2004
. (R)
Società di gestione
1. La società di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
d) comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall' del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-34