Art. 34 · (R) Società di gestione
Sez. II

Art. 34

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(R) Società di gestione

In vigore dal 24 mar 2004
. (R) Società di gestione 1. La società di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni; d) comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall' del decreto legislativo n. 58/1998. (R). 2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-34