Art. 38 · (R) Compensazione e liquidazione
Sez. II

Art. 38

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(R) Compensazione e liquidazione

In vigore dal 24 mar 2004
. (R) Compensazione e liquidazione 1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a ciò abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-38