Capo IV
Art. 45
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 gen 2003
1. I consegnatari, i cassieri ed i loro sostituti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-45