Capo IV
Art. 44
Sanzioni
In vigore dal 12 gen 2003
l. Fermo restando quanto previsto dall', i cassieri responsabili di perdite o deterioramento di valori o titoli sostitutivi che hanno in custodia o che impieghino, sia pure temporaneamente, fondi loro accreditati per usi diversi da quelli cui sono destinati, sono sollevati dalle funzioni, salva l'adozione di altre misure a loro carico in caso di dolo o colpa grave.
2. Gli uffici riscontranti che vengano a conoscenza delle trasgressioni di cui al comma l hanno l'obbligo di darne subito comunicazione al Ministero di appartenenza del cassiere, a quello dell'economia e delle finanze, nonché alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-44