Capo III
Art. 30
Ritardata o mancata resa della contabilità
In vigore dal 12 gen 2003
1. In caso di ritardata o mancata resa della contabilità amministrativa si applicano, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, ad iniziativa del direttore dell'ufficio riscontrante, le disposizioni di cui all', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Al consegnatario che non presenta il conto giudiziale della propria gestione nei termini prescritti si applicano le norme relative al giudizio per mancata resa del conto giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-30