Capo IV
Art. 31
Consegnatari delle sedi all'estero
In vigore dal 12 gen 2003
l. Fermi restando gli adempimenti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, ai consegnatari delle sedi all'estero, di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-31