Capo III
Art. 28
Controlli sulle tipografie, laboratori, officine e centri di elaborazione dati
In vigore dal 12 gen 2003
Controlli sulle tipografie, laboratori, officine e centri di elaborazione dati
l. Le tipografie, i laboratori, le officine, i centri di elaborazione dati costituiti presso le amministrazioni centrali non aventi carattere riservato, sono assoggettati al sistema di controllo tecnico-amministrativo deliberato da ciascuna amministrazione, secondo le modalità previste dall', comma 5. 2. Le tipografie, i laboratori, le officine ed i centri di elaborazione dati aventi carattere riservato sono individuati con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-28