Titolo IIICapo I

Art. 34

Delega per la riscossione delle competenze al personale

In vigore dal 12 gen 2003
1. I cassieri di cui al comma l dell', se non diversamente richiesto dagli interessati, a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, possono essere delegati a riscuotere le competenze spettanti agli impiegati dell'ufficio dandone quietanza. 2. I cassieri possono custodire temporaneamente le competenze di cui al comma l riscosse da altro delegato quando non sia possibile la consegna immediata agli aventi diritto. 3. Negli uffici sprovvisti di cassiere, le somme riscosse dai delegati alla riscossione e non potute consegnare immediatamente agli aventi diritto possono essere temporaneamente custodite in una cassaforte dal dirigente dell'ufficio da cui il delegato medesimo dipende. 4. Le singole operazioni sono tenute in evidenza in appositi registri partitari, indicando gli estremi di ciascun titolo di spesa, l'intestatario e l'entità delle somme riscosse per delega, distintamente per contanti e mediante titoli di credito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-34

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