Titolo III›Capo I
Art. 35
Nomina dei cassieri e dei loro sostituti
In vigore dal 12 gen 2003
1. L'incarico di cassiere è conferito con provvedimento formale del titolare del centro di responsabilità o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla direzione generale di cui al comma 2 dell'.
2. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. In ogni amministrazione centrale vi è un solo cassiere.
4. Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si può procedere alla nomina di apposito cassiere.
5. I provvedimenti di conferimento dell'incarico sono comunicati all'ufficio riscontrante coesistente presso l'amministrazione di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-35