Capo IV

Art. 46

Entrata in vigore

In vigore dal 12 gen 2003
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 191
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-46

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