Capo IV
Art. 46
Entrata in vigore
In vigore dal 12 gen 2003
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 191
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-46