Capo III

Art. 42

Divieto di tenere altre gestioni

In vigore dal 12 gen 2003
1. I cassieri non possono svolgere altre attività all'infuori di quelle previste dal presente Titolo III, salvo che trattasi di attività espressamente previste da specifiche norme legislative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-42

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