Capo III

Art. 41

Scritture dei cassieri

In vigore dal 12 gen 2003
1. I cassieri hanno un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni e tengono le scritture previste nel presente articolo. Essi custodiscono il denaro ed i valori in una o più casseforti site nei locali dell'ufficio. 2. I cassieri tengono, oltre i registri previsti dagli , un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad essi affidate in cui viene indicato il fondo di cassa iniziale complessivo e dimostrata, in apposite sezioni, la situazione del fondo stesso in ogni momento, distintamente per ciascuna gestione. 3. Le operazioni delle gestioni di cui agli sono riportate nel registro cronologico generale, giornalmente, per dati riassuntivi di entrata e di uscita. 4. Le operazioni contabili previste nel presente articolo sono registrate appena compiute; qualora se ne riscontri la necessità, le operazioni possono essere contabilizzate anche a fine giornata sulla base di apposite annotazioni volta per volta registrate sulla prima nota o brogliaccio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-41

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