Art. 45 · Disposizioni transitorie
Capo IV

Art. 45

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 gen 2003
1. I consegnatari, i cassieri ed i loro sostituti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-45