Capo VIII
Art. 50
In vigore dal 9 ago 2002
1. Gli ispettori per la qualità sono iscritti da ciascuna camera di commercio in un elenco consultabile su tutto il territorio nazionale. Essi sono scelti con criteri di imparzialità e rotazione ed operano con modalità omogenee stabilite da Unioncamere su tutto il territorio nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive.
2. L'iscrizione all'elenco è subordinata ad almeno una delle seguenti condizioni, oltre a quella di possedere una comprovata esperienza nel saggio dei metalli preziosi:
a) essere iscritti nell'elenco ispettori tecnici per la qualità di un ente di accreditamento di laboratori che opera secondo la norma di cui all'allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo;
b) essere qualificati come ispettori interni per la qualità dei laboratori di prova delle camere di commercio o loro aziende speciali; tali ispettori operano nel settore del saggio dei metalli preziosi o hanno frequentato e superato un corso di qualificazione sulle analisi di saggio dei metalli preziosi condotte secondo i metodi stabiliti all'.
3. La cancellazione dall'elenco avviene per perdita di tali requisiti o con provvedimento motivato del segretario generale della camera di commercio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-50