Capo VII

Art. 46

In vigore dal 9 ago 2002
1. I campioni relativi a materie prime, semilavorati e oggetti prelevati a norma degli , racchiusi in involucri autosigillanti debitamente firmati dal funzionario che ha effettuato il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o da chi nella occasione lo rappresenta, sono consegnati o inviati al prescelto laboratorio di analisi, per l'esecuzione dei necessari saggi, a cura dello stesso funzionario della camera di commercio competente che ha effettuato il prelevamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-46

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