Capo VII
Art. 41
In vigore dal 9 ago 2002
1. I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti ed ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dal presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-41