Capo VI

Art. 37

In vigore dal 9 ago 2002
1. Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati, sono completati con materiali diversi, non metallici, quali legno, osso, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristallo, marmi e pietre dure, sono soggetti all'obbligo della apposizione del titolo e del marchio, e non delle altre indicazioni di cui all', a condizione che i materiali non metallici siano fissati alle parti in metallo prezioso con adesivi o con collegamenti metallici chiaramente visibili. 2. Le lastre in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello stampaggio a cui, a completamento, viene aggiunto successivamente un materiale plastico, o similare, portano impresso comunque il titolo ed il marchio di identificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo