Capo VI

Art. 40

In vigore dal 9 ago 2002
1. Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, con le eccezioni di cui appresso, nelle quali è consentito l'impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalità: a) anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi; b) portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio è giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro e di 3 g per l'argento. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), le molle non sono campionate per la determinazione del titolo. 3. Se gli oggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono provvisti di molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, è impressa l'indicazione "M" (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo "g".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-40

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