Capo VII

Art. 42

In vigore dal 9 ago 2002
1. La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle Camere di commercio anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista. 2. Il suddetto personale, per esercitare le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ha frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione, inoltre, nell'esercizio della sua azione di vigilanza, esibisce la tessera di cui all', comma 2 del decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo