Capo VII

Art. 47

In vigore dal 9 ago 2002
1. Il risultato del saggio è trasmesso dal laboratorio di analisi alla camera di commercio competente, mediante apposito certificato accompagnandolo con i campioni e gli oggetti prelevati e con i residui dei campioni e degli oggetti stessi. 2. Se il titolo è riscontrato conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, i campioni e gli oggetti prelevati, con i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sono ritirati dal proprietario presso la competente camera di commercio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione effettuata a cura della stessa camera; trascorso tale termine la restituzione è effettuata d'ufficio da parte della camera di commercio a spese del proprietario stesso. 3. Copia del certificato di cui al comma 1 è rilasciata all'interessato, su richiesta del medesimo. 4. Se il titolo è riscontrato non conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, la competente camera di commercio applica le sanzioni di cui all' del decreto e ne dà comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo. 5. Nel caso di cui al comma 4 i frammenti degli oggetti e dei campioni, prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio, ed i residui del saggio medesimo sono trattenuti dalla camera di commercio, per gli eventuali adempimenti previsti dagli del decreto e dalle norme vigenti in materia di sanzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-47

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