Capo VIII
Art. 48
In vigore dal 9 ago 2002
1. I laboratori di analisi, operano, oltrechè secondo quanto stabilito nel presente regolamento, secondo i criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X con particolare riferimento alle prove sui metalli preziosi eseguite secondo i metodi previsti all' ed assicurano la riferibilità delle misure ai campioni nazionali.
2. I responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del diploma di laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale oppure del diploma di perito chimico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-48