Capo IX

Art. 55

In vigore dal 9 ago 2002
1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, non rientranti tra quelle già previste nell' del decreto, è punita con la sanzione amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-55

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