Capo X
Art. 57
In vigore dal 9 ago 2002
1. Il riferimento, negli , alle norme tecniche di cui agli allegati II e X può essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle attività produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-57