Art. 57
Capo X

Art. 57

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In vigore dal 9 ago 2002
1. Il riferimento, negli , alle norme tecniche di cui agli allegati II e X può essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle attività produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-57