Capo VIII
Art. 54
In vigore dal 9 ago 2002
1. Copia dei certificati di analisi dei campioni di cui all', comma 1, sono inviati all'azienda interessata che li conserva per almeno cinque anni.
2. Se il laboratorio o l'organismo di certificazione verifica che i campioni saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o che comunque il titolo reale riscontrato sugli oggetti è inferiore a quello indicato, revoca la certificazione e ne dà comunicazione immediata alla camera di commercio competente, che provvede a cancellarla come azienda certificata secondo quanto previsto all', comma 1, lettera l).
3. Nel caso di cui al comma 2, l'azienda interessata può richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-54