Capo IX
Art. 56
In vigore dal 9 ago 2002
1. Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticità dei marchi, si procede al sequestro ed all'inoltro all'autorità giudiziaria.
2. Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro.
3. Il sequestro di cui al comma 2 è effettuato, con le stesse modalità previste dall', anche per gli oggetti già posti in commercio se non recano le indicazioni prescritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-56