Capo III
Art. 18
In vigore dal 9 ago 2002
1. La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con l'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale, avendo cura di impiegare, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di grandezze corrispondenti, secondo il disposto di cui agli , comma 2, e 16, comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-18