Capo III
Art. 23
In vigore dal 23 ott 2015
1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell' del decreto, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalità:
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all', comma 1, lettera a), del decreto, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente sigillati con l'osservanza delle modalità indicate dall'. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro è ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali sigilli di cui all' fino ad esaurimento della merce;
b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui all', comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore, da un documento su cui è indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che può essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o più metalli preziosi, è indicato il titolo di ciascuno di questi;
c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell', comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal venditore;
d) gli oggetti usati, di cui all', comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalità lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilità, la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;
e) i residui di lavorazione di cui all', comma 1, lettera i), del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente ;
f) i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti;
g) le leghe saldanti di cui all', comma 1, lettera l), del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'. Quando è richiesto da esigenze commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro, a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo.
2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo è tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo non prezioso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-23