Capo IV

Art. 27

In vigore dal 9 ago 2002
1. La domanda di iscrizione al registro è presentata alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda richiedente ha la propria sede legale. 2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale; b) le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalità del titolare della ditta o dell'impresa medesima; c) l'attività o le attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell'; d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività. 3. Alla domanda sono allegate: a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2, lettera b); b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio previsti all' del decreto. 4. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio è corredata da una autocertificazione sulla quale è indicato, per gli effetti dell', comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa. 5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-27

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