Capo III
Art. 22
In vigore dal 9 ago 2002
1. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi portano l'indicazione del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l'impronta.
2. Le impronte del marchio di identificazione e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente sono apposte su quest'ultimo in tutti gli altri casi, ed in particolare:
a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;
b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente;
c) nelle casse da orologio (fondello).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-22