Capo III
Art. 24
In vigore dal 9 ago 2002
1. L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo, di cui all', comma 1, lettera f), del decreto, si intende esclusivamente concesso alle monete coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dai corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso legale, e che, se fuori corso, risultano sempre emesse dagli Istituti stessi.
2. L'applicazione del marchio d'identificazione e della indicazione del titolo è obbligatoria quando le monete di cui al comma 1 sono riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulta autorizzata.
3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso, ai produttori ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di qualsiasi natura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-24