Capo IV
Art. 30
In vigore dal 24 gen 2015
1. Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.
2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, semprechè il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all', comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.
3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla camera di commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1.
4. Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-30