Capo III

Art. 14

In vigore dal 24 gen 2015
1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli , comma 2, e 17 del decreto. 2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all' del decreto. 3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all' per i semilavorati. 4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti. 5. I predetti operatori sono però tenuti a procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell' del decreto, documenti giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprietà degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-14

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