Capo III
Art. 15
In vigore dal 9 ago 2002
1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive matrici depositate presso le Camere di commercio; l'operazione è effettuata presso le predette Camere di commercio o, a richiesta dell'interessato, presso l'azienda, o presso idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza di personale qualificato delle camere di commercio.
2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di riproduzione è tassativamente esclusa.
3. I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio sono ricavati da profilati in acciaio, a sezione quadrata, aventi caratteristiche normalizzate, secondo quanto indicato dall'allegato IV.
4. Può essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale, destinati o meno ad essere inseriti in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione previsto dall', comma 3, del decreto.
5. È anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale ed, eventualmente, del marchio o sigla di cui all' del decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle camere di commercio competenti per territorio, agli interessati che ne presentano motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli.
7. Il bollo di autenticazione è costituito da una figura geometrica, identificata nell'allegato VI, recante all'interno il numero caratteristico che distingue la camera di commercio.
8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella quale i punzoni sono indicati per quantità e tipo.
9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio prende debita nota.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-15