Capo III

Art. 13

In vigore dal 9 ago 2002
1. Nell'ipotesi di cui all', comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilità e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-13

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