Capo II
Art. 10
In vigore dal 9 ago 2002
1. Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto può essere operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del secondo saggio dà adito a fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui all', alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo stesso procedimento è eseguito quando ciò è esplicitamente richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico.
2. La fusione dell'oggetto è eseguita presso i laboratori di analisi, o presso l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare del marchio di identificazione secondo le direttive e alla presenza di personale della camera di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-10